Art. 14.
(Piano di azione nazionale per la promozione dell'apprendimento permanente).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo predispone il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione dell'apprendimento permanente.
      2. Il Piano di azione di cui al comma 1 è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale e gli organismi di rappresentanza nazionale del terzo settore. Sullo schema di Piano è acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      3. Il Piano di azione di cui al comma 1 è approvato all'inizio di ogni legislatura e ha una durata pari alla legislatura stessa.
      4. Il Piano di azione di cui al comma 1 deve prevedere un incremento della partecipazione ad attività di apprendimento permanente conforme agli obiettivi stabiliti dall'Unione europea.
      5. Il Piano di azione di cui al comma 1, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione delle risorse finanziarie alle regioni.
      6. Il Governo, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il rapporto sullo stato di avanzamento del

 

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Piano di azione nazionale per la promozione dell'apprendimento permanente circa le attività e i risultati conseguiti al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo.